Venerdì 15 febbraio 2019

Contratti di rete - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

a cura di: TuttoCamere.it
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Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.

L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. Si applicano, in questo caso, le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (articoli 2614 e 2615 del Codice civile).

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2018, entro il 28 febbraio 2019 dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2017-07-06" o la nuova tassonomia "2018-11-04".

Ricordiamo, infatti, che la previgente Tassonomia 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Vogliamo infine segnalare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il sito dedicato ai Contratti di Rete, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.

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Fonte: https://www.tuttocamere.it
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