Con il Comunicato Stampa n° 138 del 19 luglio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2019.
Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2018, nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione, precisa ancora il MEF, spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
L'Agenzia delle Entrate, in riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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