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 		<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Lavoro</title>
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 		<description>News e Rassegna Stampa a cura dello Staff di www.ateneoweb.com</description>
 		<copyright>Copyright 2004 - AteneoWeb s.r.l.</copyright>
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 			<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Lavoro</title>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/trasparenza-retributiva-e-gender-pay-gap-operative-le-nuove-disposizioni</link>
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<title><![CDATA[
Trasparenza retributiva e 'gender pay gap': operative le nuove disposizioni
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<description><![CDATA[
Pubblicato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Dal 7 giugno nuove regole per favorire la parità salariale e rafforzare i diritti di lavoratori e candidati.<br />
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026, di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzata a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso misure di trasparenza retributiva e specifici meccanismi di tutela.Il decreto, entrato in vigore il 7 giugno 2026, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati e ai rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale e le posizioni dirigenziali. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente. Per alcune disposizioni, le nuove regole si applicano anche ai candidati nella fase di selezione e assunzione.<br />
Maggiore trasparenza nelle assunzioni e nei rapporti di lavoro<br />
Tra le principali novità introdotte dal provvedimento figura il diritto dei lavoratori a ottenere informazioni sui livelli retributivi e sui criteri utilizzati per determinare retribuzioni e progressioni economiche. Sono inoltre previste specifiche misure di trasparenza nella fase precedente all'assunzione, con l'obiettivo di consentire ai candidati di conoscere le condizioni economiche del posto di lavoro prima dell'instaurazione del rapporto.Il decreto vieta inoltre l'inserimento di clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di comunicare o rendere nota la propria retribuzione, rafforzando così la possibilità di individuare eventuali disparità salariali.<br />
Monitoraggio e organismo nazionale<br />
Il provvedimento introduce anche obblighi di monitoraggio e rendicontazione in materia di divario retributivo di genere (gender pay gap) per le imprese interessate e prevede l'istituzione di un organismo nazionale incaricato di supportare, controllare e promuovere l'attuazione delle misure sulla parità e sulla trasparenza retributiva.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/certificazione-dei-contratti-e-controlli-ispettivi-lanalisi-della-fondazione-studi-sulla-sentenza-cassazione-n-11276-2026</link>
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<title><![CDATA[
Certificazione dei contratti e controlli ispettivi: l’analisi della Fondazione Studi sulla sentenza Cassazione n. 11276/2026
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<description><![CDATA[
La certificazione dei contratti di lavoro mantiene efficacia solo se l’organismo che la rilascia è legittimamente costituito e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. È questo uno dei principali chiarimenti emersi dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11276/2026, analizzata nel nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dedicato alla tenuta della certificazione a fronte degli accertamenti ispettivi.<br />
Il caso esaminato riguardava un datore di lavoro destinatario di sanzioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per infedeltà nelle registrazioni del Libro Unico del Lavoro e per ipotesi di interposizione illecita di manodopera. L’impresa contestava l’intervento ispettivo sostenendo che, in presenza di contratti certificati, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima impugnare la certificazione davanti al giudice amministrativo e attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione.La Corte ha tuttavia escluso tale necessità, evidenziando che la tenuta della certificazione è subordinata alla legittimità dell’ente certificatore. Nel caso di specie, infatti, l’organismo risultava privo dei requisiti di legge, con particolare riferimento alla rappresentatività e alla struttura dell’ente bilaterale che aveva rilasciato la certificazione.Ne deriva che, in presenza di una certificazione proveniente da un soggetto non legittimato, gli organi ispettivi possono procedere direttamente all’accertamento e alla contestazione delle irregolarità, senza dover attivare un previo giudizio di impugnazione della certificazione.<br />
Secondo la Fondazione Studi, la pronuncia rafforza l’istituto della certificazione dei contratti, riportandolo alla sua funzione originaria di strumento di certezza preventiva e impedendone un utilizzo distorto come schermo rispetto ai controlli ispettivi.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Sgravio contributivo contratti di solidarietà: dall'Inps imprese ammesse e modalità di recupero UNIEMENS
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<description><![CDATA[
Con il Messaggio n. 1811 del 29 maggio l’INPS ha individuato le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà, sulla base dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.<br />
L’agevolazione riguarda i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà conclusi entro il 31 marzo 2019 o il 31 ottobre 2019.L’Istituto ha inoltre fornito le istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive spettanti, indicando le modalità di esposizione dei relativi importi all’interno del flusso UNIEMENS. Nel messaggio vengono chiarite anche le istruzioni contabili e gli adempimenti a carico delle strutture territoriali competenti, necessari per la corretta gestione delle posizioni contributive interessate.<br />
Le indicazioni puntano a garantire un’applicazione uniforme delle agevolazioni e una corretta contabilizzazione degli sgravi da parte dei datori di lavoro interessati.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Maternità anticipata e indennità: la Cassazione chiarisce i limiti del diritto senza provvedimento autorizzativo
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<description><![CDATA[
La Corte ribadisce che l’interdizione anticipata dal lavoro richiede un provvedimento della Direzione territoriale del lavoro: senza autorizzazione o oltre la sua scadenza non sussiste il diritto all’indennità.<br />
Con Ordinanza n. 32433 del 12 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito i presupposti necessari per il riconoscimento dell’indennità connessa all’interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza.<br />
La Suprema Corte ha ribadito che l’istituto disciplinato dall’art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, anche nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c), configura una fattispecie a struttura complessa. Per il suo perfezionamento è infatti necessaria la compresenza di due elementi: da un lato, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’astensione anticipata; dall’altro, l’adozione di un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione territoriale del lavoro, competente ad accertare i presupposti e a definirne la durata.In assenza di tale provvedimento, o una volta decorso il periodo autorizzato, non può configurarsi alcun diritto della lavoratrice alla corresponsione dell’indennità. Né è ammesso un automatismo di proroga del beneficio, che l’art. 24 del medesimo decreto riconosce esclusivamente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro durante i periodi di congedo di maternità.Nel caso esaminato, la Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello di Bologna e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della lavoratrice volta a ottenere l’indennità per un periodo successivo alla scadenza del provvedimento autorizzativo, coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: esteso il sostegno anche ai lavoratori a rischio licenziamento
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Il nuovo regolamento europeo amplia la platea dei beneficiari e rafforza gli strumenti di politica attiva per la transizione occupazionale.<br />
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) amplia il proprio campo di intervento e potrà ora sostenere anche i lavoratori a rischio di licenziamento imminente nelle imprese coinvolte in processi di ristrutturazione.È quanto previsto dal Regolamento (UE) 2026/1139 del 20 maggio 2026, adottato da Parlamento e Consiglio europeo, che modifica la disciplina del FEG estendendo la platea dei beneficiari non solo ai lavoratori già espulsi dal mercato del lavoro, ma anche a quelli la cui uscita dal lavoro è imminente, oltre ai fornitori e ai soggetti della filiera produttiva coinvolti nelle stesse crisi aziendali.<br />
L’obiettivo è rafforzare le politiche europee di accompagnamento alle transizioni occupazionali, favorendo il rapido reinserimento lavorativo attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze.<br />
Tra gli interventi finanziabili rientrano attività di formazione e riqualificazione, certificazione delle competenze, servizi di orientamento e consulenza, assistenza nella ricerca di lavoro, tutoraggio, supporto al ricollocamento, promozione dell’imprenditorialità e attività di cooperazione.<br />
Il rafforzamento del FEG mira così a consentire interventi più tempestivi nelle situazioni di crisi aziendale su larga scala, con particolare attenzione ai territori e ai settori maggiormente esposti agli effetti delle ristrutturazioni produttive.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Attività gravose, INPS: nuova classificazione ISTAT per l’accesso a APE Sociale e pensioni anticipate
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<description><![CDATA[
L’Inps, con il Messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026, ha fornito chiarimenti sulla nuova classificazione delle professioni adottata dall’ISTAT (CP2021) ai fini dell’individuazione delle attività lavorative gravose.Si tratta delle mansioni che consentono l’accesso a misure previdenziali agevolate, tra cui APE Sociale, pensione anticipata per lavoratori precoci, pensione di vecchiaia e pensione anticipata, anche con la disapplicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita.<br />
Dal 2023 è entrata in vigore la classificazione ISTAT 2021 (CP2021), con una tabella di raccordo rispetto al precedente sistema CP2011. Dal 2025 i nuovi codici sono utilizzati anche nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV, su cui si basa l’attività istruttoria dell’INPS.Con il Messaggio, l’Istituto ha definito le principali corrispondenze tra vecchi e nuovi codici professionali, necessarie per la corretta valutazione delle domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. In particolare, vengono aggiornati i riferimenti relativi ad addetti all’assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali e operatori della cura estetica.<br />
Le verifiche sulle attività gravose vengono effettuate anche attraverso i flussi telematici del Ministero del Lavoro, che trasmette all’Inps gli esiti basati sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni obbligatorie UNILAV.Le domande di accesso alle prestazioni, spiega l'Istituto, dovranno quindi essere valutate sulla base delle nuove corrispondenze tra classificazioni professionali.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/inps-nuove-regole-per-la-cessione-del-quinto-dei-pensionati</link>
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<title><![CDATA[
Inps: nuove regole per la cessione del quinto dei pensionati
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<description><![CDATA[
Con Messaggio n. 1794 del 28 maggio l'Inps informa di aver aggiornato le modalità operative per la gestione della cessione del quinto della pensione, con effetto dal 28 maggio 2026. Le nuove disposizioni riguardano i criteri applicati in fase di rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati, uno strumento di credito molto diffuso tra i titolari di trattamenti previdenziali.<br />
La cessione del quinto della pensione consente ai pensionati di ottenere un prestito rimborsabile mediante trattenuta diretta sull'assegno previdenziale, nel limite massimo di un quinto dell'importo mensile. L'Inps, in qualità di sostituto della prestazione, gestisce il flusso di pagamento verso l'istituto finanziatore. <br />
Le nuove disposizioni modificano i criteri con cui vengono gestiti i rinnovi contrattuali, sia interni che esterni, con l'obiettivo di uniformare le procedure e garantire maggiore trasparenza nel rapporto tra pensionato, istituto finanziatore e INPS stesso.In particolare, ai fini dell’ammortamento e della gestione delle trattenute, per i contratti di rinnovo la procedura fa riferimento alla decorrenza economica del nuovo piano di ammortamento e non più alla decorrenza giuridica.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/avvocati-domiciliatari-e-sostituti-nuovi-aggiornamenti-per-la-gestione-degli-incarichi</link>
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<title><![CDATA[
Avvocati domiciliatari e sostituti: nuovi aggiornamenti per la gestione degli incarichi
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<description><![CDATA[
A partire dal 3 giugno, l’INPS ha reso disponibili nuove funzionalità dedicate agli avvocati domiciliatari e ai sostituti d’udienza inseriti nelle liste dell’Istituto nell’ambito delle campagne attive. L’aggiornamento interessa i professionisti che abbiano già svolto almeno un incarico fiduciario per conto dell’Ente.<br />
Una nuova area per la gestione degli incarichi<br />
L’evoluzione della procedura, già utilizzata per la presentazione delle domande di ammissione agli incarichi, introduce una nuova sezione denominata “Gestione incarichi”. Attraverso questa area gli avvocati possono consultare i fascicoli o le udienze assegnate in relazione alla campagna selezionata, monitorare le scadenze associate agli incarichi e visualizzare i parametri di compenso previsti per la campagna 2025-2027.La piattaforma consente inoltre di inserire e consultare le richieste di pagamento relative alle attività professionali svolte, verificandone lo stato di avanzamento.Le nuove funzionalità sono accessibili esclusivamente agli avvocati che abbiano formalmente accettato e svolto almeno un incarico fiduciario.<br />
Il servizio è disponibile nella sezione dedicata agli “Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS” del portale dell’Istituto e può essere utilizzato tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS.L’Inps precisa inoltre che la nuova area consentirà la gestione degli incarichi anche con riferimento a campagne precedenti, purché il professionista abbia formalmente accettato l’incarico nell’ambito della relativa campagna.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/garante-privacy-stop-al-plug-in-ia-che-analizza-stress-ed-emozioni-dei-dipendenti</link>
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<title><![CDATA[
Garante Privacy: stop al plug-in IA che analizza stress ed emozioni dei dipendenti
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<description><![CDATA[
Il Garante privacy è intervenuto in merito all'utilizzo di plug-in per le piattaforme di messaggistica aziendale che analizzano, tramite sistemi di intelligenza artificiale, il livello di stress psicologico dei lavoratori.<br />
Gli accertamenti, avviati dal Garante a seguito di segnalazioni stampa, hanno riguardato una start-up italiana che ha sviluppato un componente aggiuntivo per le piattaforme di messaggistica aziendale Slack e Microsoft Teams, finalizzato a rilevare, tramite IA e analisi semantica delle chat, il livello di stress psicologico dei lavoratori che scelgano volontariamente di utilizzarlo.In tale contesto, la società che offre il servizio è qualificata come titolare del trattamento dei dati. Il datore di lavoro che adotta lo strumento non può invece accedere ai contenuti delle comunicazioni né ai risultati individuali delle analisi.<br />
Pur in assenza di accesso diretto ai dati sensibili da parte del datore di lavoro, il Garante ha richiamato l’attenzione sulla delicatezza delle informazioni trattate, sottolineando il rischio che possano comunque essere generati report aggregati sul benessere dei dipendenti. Per questo ha chiesto alla società di rafforzare le misure di protezione già in fase di progettazione del sistema, al fine di evitare qualsiasi accesso diretto o indiretto a dati relativi alla sfera emotiva dei lavoratori.<br />
L’Autorità ha inoltre evidenziato che tali informazioni non possono essere legittimamente trattate dal datore di lavoro, alla luce della normativa privacy, dello Statuto dei lavoratori e del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che vieta l’utilizzo di sistemi di IA per dedurre o analizzare le emozioni nei contesti lavorativi. Resta infine il richiamo ai rischi di opacità e possibili effetti discriminatori legati all’uso di modelli linguistici e sistemi di analisi semantica.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/non-autosufficienza-registrato-il-dpcm-sul-piano-nazionale-2025-2027-e-il-riparto-del-fondo</link>
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<title><![CDATA[
Non autosufficienza: registrato il DPCM sul Piano nazionale 2025-2027 e il riparto del Fondo
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<description><![CDATA[
Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 entra nella fase operativa dopo la registrazione da parte della Corte dei conti del DPCM del 20 aprile 2026.Lo ha comunicato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio portale, precisando che il provvedimento riguarda anche il riparto del Fondo per le non autosufficienze e prevede uno stanziamento complessivo pari a 3 miliardi di euro.<br />
Il Piano definisce il quadro di programmazione nazionale per il rafforzamento dei servizi dedicati alle persone non autosufficienti, con particolare attenzione all’integrazione tra assistenza domiciliare e interventi territoriali, nonché alla continuità delle cure.<br />
Il Ministero evidenzia che il provvedimento dà attuazione alle novità introdotte dalle riforme in materia di disabilità e assistenza agli anziani, aggiornando i criteri di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza per renderli più coerenti con la platea dei beneficiari.<br />
Nelle more del completamento dell’iter, il Ministero ha assicurato la continuità degli interventi a livello territoriale in favore delle persone non autosufficienti, in costante coordinamento con le Regioni. Il Dicastero proseguirà inoltre il confronto con le istituzioni territoriali e le rappresentanze del settore per l’attuazione delle misure previste e il monitoraggio dell’efficacia dei servizi.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo-la-cassazione-chiarisce-i-limiti-dellobbligo-di-repechage</link>
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di repêchage
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<description><![CDATA[
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 31312 del 1° dicembre 2025, è intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiarendo i confini dell’obbligo di "repêchage" gravante sul datore di lavoro.<br />
Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di ricollocamento del lavoratore licenziando sussiste ogniqualvolta, al momento del recesso, sia presente in azienda una posizione lavorativa concretamente attribuibile al dipendente.<br />
La Corte precisa inoltre che tale obbligo non può essere aggirato attraverso scelte organizzative discrezionali del datore di lavoro, come la copertura della posizione mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, resta irrilevante la diversa qualificazione contrattuale adottata, se la posizione risulta sostanzialmente disponibile e compatibile con il lavoratore licenziato.<br />
Una diversa interpretazione, osserva la Cassazione, consentirebbe di eludere l’obbligo di "repêchage" mediante il semplice ricorso a figure contrattuali diverse da quella subordinata, svuotando di fatto la tutela prevista in caso di licenziamento per motivi economico-organizzativi.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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IL FORMULARIO degli Enti del Terzo Settore: 100 modelli pronti all'uso
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La gestione quotidiana di un Ente del Terzo Settore richiede oggi di tradurre un impianto normativo complesso in atti corretti, aggiornati e conformi al D.lgs. n. 117/2017, spesso con margini di tempo ridotti e senza margini di errore.<br />
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
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Pensione italiana e residenza all’estero: dovute le addizionali IRPEF
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L’Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione delle pensioni corrisposte a soggetti fiscalmente residenti all’estero, chiarendo il trattamento delle addizionali IRPEF regionali e comunali in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni.<br />
Con la Risposta ad interpello n. 106 del 25 maggio l'Agenzia ha chiarito che le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche da un soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo che percepisce una pensione pubblica erogata dall’INPS.<br />
Il caso esaminato<br />
L’istanza riguardava un contribuente residente fiscalmente in Lussemburgo che percepisce una pensione pubblica italiana derivante da attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione italiana.<br />
Il contribuente evidenziava che l’INPS, oltre all’IRPEF, applicava anche le relative addizionali regionale e comunale, chiedendo se tali prelievi fossero effettivamente dovuti.Secondo l’istante, infatti, le addizionali locali non avrebbero dovuto trovare applicazione nei confronti di un soggetto residente all’estero, privo di un collegamento territoriale con enti locali italiani. Inoltre, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, a suo avviso, attribuirebbe all’Italia soltanto il potere di applicare l’IRPEF, senza estenderlo automaticamente ai tributi locali. <br />
La risposta dell’Agenzia<br />
L’Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi del contribuente, ricordando che le addizionali regionale e comunale sono calcolate sul reddito imponibile IRPEF e devono essere versate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del soggetto passivo.Nel caso dei soggetti non residenti, il domicilio fiscale viene individuato nel Comune in cui è prodotto il reddito. Per le pensioni erogate dall’INPS, tale Comune coincide con quello in cui si trova la sede legale dell’ente previdenziale erogante.Di conseguenza, l’INPS è tenuto ad applicare e trattenere anche le addizionali regionali e comunali in qualità di sostituto d’imposta.<br />
Esclusa l’applicabilità della Convenzione Italia-Lussemburgo<br />
Sempre con riferimento al trattamento delle addizionali IRPEF, l'Agenzia Entrate ha osservato che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo non si applica alle addizionali regionale e comunale IRPEF, poiché tali tributi non sono espressamente inclusi nell’elenco delle imposte coperte dal Trattato internazionale.Ne deriva che il potere impositivo italiano sulle addizionali trova fondamento esclusivamente nella normativa interna e non nelle disposizioni convenzionali.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Detenuti lavoratori e ticket di licenziamento: chiarimenti Inps sulle ipotesi di esclusione
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Con la Circolare n. 59 del 20 maggio 2026 l’Inps è intervenuto per chiarire l’applicazione del cosiddetto "ticket di licenziamento" nei confronti dei lavoratori detenuti impiegati presso datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.<br />
In particolare, il ticket di licenziamento non è dovuto quando la cessazione del rapporto deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno disposta dall’autorità competente.<br />
Diverso il caso di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto: in queste ipotesi l’esonero non è automatico. Il datore di lavoro è infatti tenuto a verificare concretamente la possibilità di proseguire il rapporto lavorativo e solo qualora tale prosecuzione risulti impossibile, il contributo non è dovuto.<br />
La Circolare introduce inoltre nuovi codici all’interno del flusso UNIEMENS per la corretta gestione delle diverse tipologie di cessazione, confermando il codice “M400” per l’esposizione del ticket nei casi dovuti.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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INPGI: contributi minimi 2026. Scadenza 31 luglio, regole su riduzioni ed eventuale rateazione
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INPGI fissa le regole per il versamento dei contributi minimi 2026: scadenze, riduzioni per anzianità e pensionati, e modalità operative per i giornalisti autonomi.<br />
Con la Circolare n. 4 dell’8 maggio, l’INPGI ha ricordato che il termine per il versamento dei contributi minimi relativi all’anno 2026 è fissato al 31 luglio 2026.<br />
Sono tenuti al pagamento tutti i giornalisti iscritti che, nel corso del 2026, svolgano o abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. Per gli iscritti con anzianità di iscrizione all’Ordine fino a cinque anni, il contributo è ridotto al 50%, con verifica del requisito alla data del 31 luglio 2026.<br />
Riduzione del 50% anche per i giornalisti già titolari di pensione diretta alla stessa data, mentre restano esclusi dalla riduzione i percettori di pensioni ai superstiti o di altre prestazioni assistenziali e di accompagnamento.<br />
Modalità di pagamento e possibilità di rateazione<br />
La circolare conferma la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate mensili a partire da maggio, fermo restando il termine ultimo del 31 luglio 2026 per il pagamento integrale.Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24/Accise oppure, in alternativa, tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate dall’Istituto.<br />
Sono invece esonerati dal contributo minimo i giornalisti che svolgono esclusivamente attività in regime di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli obblighi contributivi restano a carico del committente. Esclusi anche coloro che dichiarano la cessazione dell’attività autonoma o la mancata previsione di attività giornalistica nel 2026, previa apposita comunicazione all’ente.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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