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 		<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale</title>
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 		<description>News e Rassegna Stampa a cura dello Staff di www.ateneoweb.com</description>
 		<copyright>Copyright 2004 - AteneoWeb s.r.l.</copyright>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/controllo-automatizzato-la-mancata-comunicazione-di-irregolarita-non-annulla-la-cartella</link>
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<title><![CDATA[
Controllo automatizzato, la mancata comunicazione di irregolarità non annulla la cartella
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<description><![CDATA[
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna chiarisce quando l’Agenzia delle Entrate deve inviare la comunicazione di irregolarità e quali conseguenze produce la sua eventuale omissione prima dell’iscrizione a ruolo.<br />
La comunicazione di irregolarità nell’ambito del controllo automatizzato della dichiarazione è dovuta quando il recupero deriva da errori commessi dal contribuente nella dichiarazione, ma la sua mancata trasmissione non determina automaticamente la nullità degli atti successivi.È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la Sentenza dell’8 aprile 2026, n. 262/1, che ha respinto l’appello proposto dalla contribuente.<br />
Comunicazione di irregolarità e contraddittorio: due istituti distinti<br />
La controversia riguardava un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.La contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’assenza sia della comunicazione di irregolarità sia dell’avviso necessario per instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, previsto dall’articolo 6 della legge n. 212/2000.<br />
La Corte ha però distinto i due adempimenti, richiamando anche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18078 del 1° luglio 2024.Secondo i giudici sardi, nel caso di controllo automatizzato il contraddittorio endoprocedimentale non era dovuto. Diversamente, la comunicazione di irregolarità avrebbe dovuto essere trasmessa, poiché il recupero contestato derivava da un errore contenuto nella dichiarazione.<br />
L’omissione non comporta la nullità della cartella<br />
Pur rilevando che in giudizio non era stata prodotta la prova dell’avvenuto invio della comunicazione da parte dell’Ufficio, la Corte ha escluso che tale omissione potesse compromettere la validità dell’iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento.La mancata comunicazione di irregolarità, infatti, è stata qualificata come una mera irregolarità, non essendo prevista dalla legge un’espressa sanzione di nullità per la sua omissione.<br />
La sentenza ribadisce quindi una distinzione rilevante sul piano procedurale: nell’ambito del controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità può essere obbligatoria in presenza di errori dichiarativi, ma la sua omissione non determina, di per sé, l’invalidità degli atti della riscossione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/lavoro-sportivo-e-asd-ssd-le-nuove-regole-fiscali-su-compensi-rimborsi-iva-e-irap</link>
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<title><![CDATA[
Lavoro sportivo e ASD/SSD: le nuove regole fiscali su compensi, rimborsi, IVA e IRAP
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<description><![CDATA[
Arrivano nuovi chiarimenti fiscali per associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD). Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’applicazione delle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport e, in particolare, dal D.Lgs. n. 36/2021, affrontando alcuni dei principali dubbi operativi emersi in materia di lavoro sportivo, volontariato e fiscalità degli enti.Tra i temi esaminati figurano la soglia di non imponibilità dei compensi, i rimborsi forfetari ai volontari, i requisiti statutari delle SSD, nonché il trattamento ai fini IRES, IRAP e IVA.<br />
Compensi sportivi e rimborsi ai volontari: come opera la soglia dei 15.000 euro<br />
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il limite annuo di 15.000 euro di non imponibilità fiscale previsto per i compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico.L’Agenzia precisa che la soglia opera nella determinazione della base imponibile e non dipende dalla forma contrattuale adottata. Il beneficio, quindi, trova applicazione anche nel caso di lavoratori sportivi subordinati, mentre sulla quota eccedente i 15.000 euro si applicano le regole fiscali ordinarie previste per il lavoro dipendente.<br />
Indicazioni specifiche riguardano anche i volontari sportivi. I rimborsi forfetari riconosciuti in occasione di manifestazioni ed eventi, entro il limite di 400 euro mensili, devono essere considerati ai fini del calcolo della soglia di esenzione. Se il limite dei 15.000 euro è già stato superato nel corso dell’anno attraverso altri compensi derivanti da lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario percepito dal volontario risulta invece interamente imponibile ed è soggetto a ritenuta d’acconto.<br />
Statuti delle SSD e disciplina IRAP<br />
La circolare interviene anche sui requisiti necessari per mantenere le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti sportivi dilettantistici.<br />
Per le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative, l'inserimento nello statuto delle clausole relative al cosiddetto divieto di lucro "attenuato", previsto dal D.Lgs. n. 36/2021, non elimina la necessità di rispettare anche il divieto di distribuzione indiretta degli utili richiesto dall’articolo 148, comma 8, del TUIR.Il rispetto di tale requisito è infatti necessario per poter beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA.<br />
Sul fronte IRAP, viene invece confermata l’esclusione dalla base imponibile, entro il limite di 85.000 euro annui, dei compensi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo. La disposizione interessa anche i collaboratori impiegati in attività amministrativo-gestionali.<br />
IVA, prestazioni sportive e raccolte fondi<br />
Ulteriori chiarimenti riguardano il regime IVA applicabile alle attività degli enti sportivi dilettantistici.Le prestazioni che rientrano nel regime di esenzione previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge n. 75/2023 possono beneficiare, previa comunicazione all’Ufficio, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.Resta invece soggetta a IVA con aliquota ordinaria la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta effettuata da una ASD o SSD a favore di una società sportiva professionistica. Secondo l’Agenzia, l’operazione presenta infatti natura finanziaria e commerciale e non rientra nel regime di esenzione.<br />
Infine, la circolare conferma la possibilità di applicare la detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi anche agli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria che adottano il regime della legge n. 398/1991. Per le raccolte pubbliche di fondi restano i limiti di due eventi all’anno e 51.645,69 euro complessivi.<br />
La Circolare n. 7/E fornisce così un quadro operativo delle principali conseguenze fiscali della riforma dello sport, offrendo ad ASD e SSD indicazioni utili per la corretta gestione di compensi, collaborazioni, rimborsi, attività commerciali e adempimenti tributari.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Adempimento collaborativo, i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità della riforma fiscale
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<description><![CDATA[
La Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 fa il punto sulle nuove regole dell’adempimento collaborativo, dall’accesso al Tax Control Framework fino alle misure premiali e al dialogo preventivo con il Fisco.<br />
L’Agenzia delle Entrate interviene sull’adempimento collaborativo con la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, dedicata alle modifiche introdotte dalla riforma fiscale e ai principali dubbi emersi nella concreta applicazione della disciplina.Il documento di prassi, firmato dal direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone, riunisce in un unico quadro interpretativo le novità previste dalla legge delega e dai successivi decreti attuativi, fornendo indicazioni operative rivolte alle imprese, ai professionisti e agli altri soggetti interessati.<br />
Accesso più ampio e rafforzamento dei controlli fiscali<br />
Tra gli aspetti esaminati dalla circolare rientra innanzitutto l’evoluzione dell’istituto, con la progressiva estensione della platea dei contribuenti che possono accedere al regime.Particolare attenzione è riservata inoltre al Tax Control Framework (TCF), il sistema attraverso cui l’impresa individua, gestisce e monitora i rischi fiscali. La riforma ne rafforza il ruolo, anche attraverso la previsione della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.La circolare approfondisce inoltre il potenziamento degli effetti premiali dell’adempimento collaborativo e i nuovi strumenti destinati a favorire un confronto preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria.<br />
I chiarimenti sui principali dubbi applicativi<br />
Ampio spazio è dedicato alle questioni operative. L’Agenzia ha raccolto i principali quesiti emersi sull’applicazione delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti sui requisiti di accesso, sulle procedure da seguire e sul funzionamento dei singoli istituti interessati dalla riforma.L’obiettivo è rendere più agevole l’applicazione delle nuove regole e ridurre le incertezze interpretative che possono emergere nell’adozione del regime.Le indicazioni contenute nella circolare sono anche il risultato del confronto avviato dall’Agenzia con le imprese aderenti al regime, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. In particolare, il documento recepisce le questioni sottoposte nel corso delle interlocuzioni svolte negli ultimi mesi, fornendo risposte sui profili maggiormente dibattuti dell’adempimento collaborativo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Controlli RUNTS: pronti per le ispezioni? Il nuovo Test di autodiagnosi di AteneoWeb per i piccoli ETS
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<description><![CDATA[
In linea con il nuovo Modello di Verbale D.D. 198 del 10 agosto 2026, un pratico strumento interattivo per valutare la conformità del tuo Ente prima della visita degli ispettori.<br />
Con l’adozione del Decreto Direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficialmente definito i nuovi modelli di verbale per l'attività di vigilanza sugli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.<br />
Per i piccoli ETS (ovvero quelli che nel triennio precedente hanno depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro), il decreto prevede l’utilizzo di una scheda di controllo mirata. Nonostante la procedura sia focalizzata su alcune sezioni specifiche, l'attenzione su aspetti formali, contabili e di trasparenza resta altissima. Una mancata risposta documentale entro 20 giorni, ad esempio, può portare alla proposta di cancellazione dal Registro.<br />
Per supportare Amministratori, Dirigenti e Professionisti che assistono il Terzo Settore, Ateneoweb ha sviluppato uno strumento gratuito e immediato: il Test di Autodiagnosi ETS.<br />
Di cosa si tratta?<br />
È un’applicazione web interattiva, sviluppata in formato HTML (scaricabile e utilizzabile anche offline), che ti guida attraverso 10 quesiti strategici estrapolati direttamente dalle griglie di controllo del nuovo Verbale Ministeriale.<br />
Perché utilizzarlo?<br />
<br />
Prevenzione: permette di far emergere eventuali criticità gestionali o formali prima che vengano rilevate dall'organo ispettivo;<br />
Rapidità: in pochi minuti ottieni un quadro chiaro della situazione del tuo Ente;<br />
Risposte chiare: al termine del test, riceverai un report dettagliato con il tuo punteggio, il calcolo del "Profilo di Rischio Ispezione" e le indicazioni normative puntuali per sanare le eventuali non conformità (es. gestione volontari, calcolo delle attività diverse, tenuta dei libri sociali);<br />
Praticità: il report finale è facilmente stampabile o salvabile in PDF per poter essere condiviso con il Consiglio Direttivo o con il proprio consulente.<br />
<br />
Non aspettare la PEC di preavviso dell'ispezione. Valuta oggi stesso la compliance del tuo Ente.<br />
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 10:55:00 GMT</pubDate>
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Antiriciclaggio: istruzioni UIF in vigore dal 1° luglio 2026
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<description><![CDATA[
Con un provvedimento 18/12/2025, in vigore dal 1° luglio 2026, la UIF emana istruzioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette (SOS), le quali sono garantite dalla riservatezza e dall’anonimato.<br />
Il documento sottolinea il principio di collaborazione attiva tra i soggetti alla normativa e la UIF, andando ad analizzare l’individuazione delle anomalie e sottolineando comunque i principi di proporzionalità (Indicatori di anomalie di cui al Provvedimento UIF 12/05/2023).<br />
Viene quindi sottolineato quanto la valutazione del rischio e l’utilizzo di strumenti informatici basati su regole e parametri sia funzionale all’individuazione delle operatività anomale: infatti, l’inoltrare una SOS è comunque un giudizio, a seguito di un’attenta valutazione, che fa maturare  al professionista, il quale ha il “sospetto” appunto che l’operazione sia da ritenersi sospetta; a pagina 10 del documento vengono elencati elementi che di per sé non vengono reputati sufficienti per effettuare la SOS. <br />
Viene inoltre sottolineata l'importanza della valutazione del rischio nell'individuazione delle operazioni sospette. Il documento evidenzia che l'impiego di strumenti informatici basati su regole e parametri rappresenta un valido supporto per intercettare possibili anomalie, ma non può sostituire il giudizio del professionista. La decisione di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta (SOS), infatti, deve essere il risultato di una valutazione complessiva delle circostanze che porti a ritenere sussistente un fondato sospetto. A pagina 10 del provvedimento, inoltre, sono indicati alcuni elementi che, se considerati isolatamente, non sono ritenuti sufficienti a giustificare l'invio di una SOS.<br />
La sezione VII del documento tratta della sospensione delle SOS, mentre la IX della SOS e della sospensione. La parte seconda tratta del referente SOS, della procedura interna delle SOS.
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2026
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/rimborsi-730-i-crediti-possono-compensare-anche-le-imposte-sostitutive</link>
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<title><![CDATA[
Rimborsi 730: i crediti possono compensare anche le imposte sostitutive
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<description><![CDATA[
La precisazione riguarda il recupero dei crediti da assistenza fiscale e amplia le somme che possono essere considerate nel calcolo del "monte ritenute".<br />
Con una FAQ pubblicata il 31 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti maturati dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai dipendenti dei rimborsi derivanti dal modello 730 possono essere recuperati in compensazione, tramite modello F24, anche per il versamento di specifiche imposte sostitutive.Le imposte sostitutive interessate, tra cui quelle applicate ai premi di risultato, agli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali, alle indennità per lavoro notturno e festivo, alle mance e ai compensi per il lavoro straordinario degli infermieri, possono quindi essere ricomprese nel cosiddetto "monte ritenute" utilizzabile per l'erogazione dei rimborsi in busta paga. L'Agenzia precisa inoltre che, ove ricorrano i presupposti, per il versamento delle stesse imposte sostitutive possono essere utilizzati anche altri codici tributo già istituiti.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/riforma-d-lgs-231-2001-messa-alla-prova-per-sanare-le-carenze-del-mog-ed-estinguere-lillecito</link>
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Riforma D.Lgs. 231/2001: 'messa alla prova' per sanare le carenze del MOG ed estinguere l'illecito
]]></title>
<description><![CDATA[
Il nuovo disegno di legge per la revisione del D.Lgs. 231/2001, varato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 agosto 2026, introduce una procedura di riparazione assimilabile alla "messa alla prova" (già prevista per le persone fisiche). La norma offrirà alle società la possibilità di rimediare all'inefficacia del proprio Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), arrivando fino all'estinzione dell'illecito.<br />
Entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la società potrà richiedere al GIP un termine per adeguare il modello, presentando un piano d'azione dettagliato che includa le proposte di adeguamento, le condotte riparatorie e l'impegno a mettere a disposizione il profitto illecito.<br />
Il GIP, valutata l'idoneità del piano anche tramite perito e fissata una cauzione, sospenderà il procedimento. In caso di esito positivo delle verifiche finali, il giudice dichiarerà l'estinzione dell'illecito, disponendo la sola confisca del profitto; in caso di inadempimento, la sospensione verrà revocata e il procedimento sanzionatorio riprenderà il suo corso.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2023 per chi rinnova il Concordato Preventivo Biennale
]]></title>
<description><![CDATA[
Il recente schema di decreto legislativo correttivo, noto come "Decreto Omnibus" e approvato dal Consiglio dei Ministri, apporta modifiche sostanziali alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB).<br />
Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di premialità e semplificazioni dirette ai contribuenti che decideranno di "rinnovare" il patto con il Fisco.<br />
Ecco i punti chiave del provvedimento:<br />
<br />
<br />
Rigore sui requisiti di accesso: il decreto stabilisce l'assoluta nullità, fin dall'origine, per le adesioni al concordato effettuate in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione. Per le società e associazioni, l'accesso è vincolato all'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei soci, pur con deroghe previste per l'ingresso di nuovi soci con redditi fino a 35.000 euro.<br />
Potenziamento dei benefici per il rinnovo: chi rinnova l'accordo per il biennio 2026/2027, dopo aver già aderito per 2024/2025, godrà di notevoli agevolazioni:<br />
<br />
innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA;<br />
soglia a 70.000 euro per l'esonero dal visto sulle imposte dirette e IRAP;<br />
anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;<br />
esonero dal pagamento degli interessi sui versamenti rateali in scadenza relativi al biennio in questione.<br />
<br />
<br />
Ravvedimento speciale 2020-2023: viene introdotta una misura straordinaria per i soggetti ISA che confermano il rinnovo al CPB: la possibilità di sanare i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 tramite il versamento di un'imposta sostitutiva (aliquote dal 10% al 15% calcolate in base al punteggio ISA). Per gli anni legati alla pandemia (2020 e 2021) è prevista un'ulteriore riduzione dell'imposta del 30%.<br />
Gestione degli errori e cause di decadenza: in caso di omissioni o errori che alterino i ricavi, è possibile integrare la dichiarazione per rideterminare il reddito concordato, sanando le sanzioni con il ravvedimento operoso. La decadenza dal concordato scatta se il reddito effettivo risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato, ma la punibilità è esclusa in caso di pagamento integrale del debito.<br />
Proroga dei termini di accertamento: per coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale, i termini per l'accertamento sull'annualità 2023 slittano al 31/12/2029. Inoltre, per tutti coloro che rinnovano il CPB per il 2026/2027, i termini di accertamento in naturale scadenza al 31/12/2026 subiscono una proroga generalizzata al 31 dicembre 2027.<br />
<br />

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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/il-bilancio-degli-entri-del-terzo-settore-la-guida-del-cndcec</link>
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Il Bilancio degli Entri del Terzo Settore: la guida del CNDCEC
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Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato la guida gratuita “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Un’analisi normativa e tecnico-contabile alla luce della più recente prassi ministeriale e operativa”.<br />
La Guida fornisce una disamina aggiornata ed organica della disciplina giuscontabilistica degli enti del Terzo settore (ETS).<br />
Il quadro regolatorio di riferimento ha conosciuto nell’ultimo biennio significative novità:<br />
<br />
l’approvazione della legge n. 104/2024, con la quale sono state introdotte misure di semplificazione normativa, con particolare riguardo alle organizzazioni di più ridotte dimensioni;<br />
il via libera della Commissione UE con la Comfort Letter del 7 marzo 2025 alla nuova disciplina fiscale degli ETS, con la conseguente abrogazione, a far data dall’1 gennaio 2026, della disciplina delle ONLUS;<br />
l’adozione del D.M. n. 125/2025, recante la disciplina di dettaglio sul sistema dei controlli;<br />
le modifiche apportate alle regole di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), per effetto del D.M. n. 2/2026;<br />
l’adozione - fatta con il D.M. 18 febbraio 2026 - del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata.<br />

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bilancio
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/imposta-di-bollo-per-i-contratti-telematici-delle-concessioni-niente-applicazione-forfettaria</link>
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Imposta di bollo: per i contratti telematici delle concessioni niente applicazione forfettaria
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L'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento dell'imposta di bollo per gli atti rilasciati nell'ambito dei procedimenti concessori, distinguendo tra provvedimenti amministrativi e contratti formati in modalità digitale.<br />
Con la Risposta a interpello n. 153 del 5 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell'imposta di bollo applicabile agli atti rilasciati in formato elettronico nell'ambito di procedimenti concessori.<br />
Il quesito riguardava, in particolare, i contratti e gli atti di obbligazione con cui vengono assegnate concessioni e la possibilità di applicare anche a questi documenti il regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti amministrativi trasmessi per via telematica. L'istante evidenziava infatti che la normativa distingue, per gli atti digitali, tra provvedimenti della pubblica amministrazione e scritture private, chiedendo quale disciplina dovesse trovare applicazione nel caso concreto.<br />
La distinzione tra provvedimenti amministrativi e contratti<br />
Nel proprio parere, l'Agenzia ricorda che il regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2014 riguarda esclusivamente gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione rilasciati per via telematica, per i quali l'imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di 16 euro indipendentemente dalla dimensione del documento.<br />
Diversa, invece, la disciplina applicabile ai contratti e agli atti di obbligazione stipulati nell'ambito del medesimo procedimento concessorio. Secondo l'Agenzia, tali documenti continuano a essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, senza poter beneficiare del regime forfettario previsto per gli atti amministrativi telematici, in assenza di una specifica previsione normativa.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Aggiornata la guida sulla delega unica per i servizi online
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<description><![CDATA[
E' disponibile on line la guida 'La delega unica per l’utilizzo dei servizi on line', pubblicata per la collana 'l’Agenzia informa'. La delega unica consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.<br />
Una delle novità dell’aggiornamento riguarda le imprese sottoposte a procedure concorsuali: se il contribuente è un’impresa, anche individuale (per esempio, professionista, artigiano), sottoposta a procedura concorsuale, la delega può essere conferita all’intermediario dal curatore (fallimentare/giudiziale) o dal liquidatore. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi al conferimento, per le società valgono le regole dei rappresentanti legali, mentre per le imprese individuali si applicano quelle previste per tutori e amministratori di sostegno, con il relativo obbligo di conservare la documentazione in cui si legge la qualifica ricoperta.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Riforma della disciplina in materia di responsabilità d’impresa
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<description><![CDATA[
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato una riforma strutturale del Modello 231, con l'obiettivo di trasformarlo da mero strumento difensivo a reale presidio di prevenzione, ponendo al centro l'assetto organizzativo aziendale.<br />
Principali linee di intervento:<br />
<br />
<br />
Colpa di organizzazione: viene rafforzato il collegamento tra la responsabilità dell'ente e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (ex art. 2086 c.c.).<br />
<br />
<br />
Semplificazione per le PMI: sono previsti modelli organizzativi più snelli e adatti alle esigenze delle piccole e medie imprese.<br />
<br />
<br />
Condotte riparatorie: viene concessa alle imprese la possibilità di aggiornare e sanare il modello organizzativo anche successivamente alla contestazione di un illecito.<br />
<br />
<br />
Certezza del diritto: i presupposti della responsabilità vengono definiti in modo più rigoroso per limitare l'incertezza e la discrezionalità interpretativa.<br />
<br />
<br />
Di estrema rilevanza è il cambio di paradigma processuale: spetterà ora all'accusa dimostrare l'effettiva carenza organizzativa dell'impresa, superando la prassi precedente che imponeva all'ente di provare l'efficacia del proprio modello.<br />
Non sarà più sufficiente l'adozione formale del Modello 231. Imprese e consulenti dovranno documentarne costantemente l'integrazione con gli assetti ex art. 2086 c.c., i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi e delle crisi.<br />
Contestualmente, è stato approvato lo schema di decreto legislativo per adeguare l'ordinamento italiano al Regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale, disciplinando profili di responsabilità civile/penale, attività di polizia e strumenti processuali.<br />
Nuove disposizioni per i professionisti e le imprese:<br />
<br />
<br />
Regolamentazione dell’accesso alla documentazione tecnica dei sistemi IA nei contenziosi per risarcimento danni.<br />
<br />
<br />
Introduzione della presunzione del nesso di causalità in casistiche specifiche.<br />
<br />
<br />
Possibilità di azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative.<br />
<br />
<br />
Definizione di nuove regole per la responsabilità derivante dall’uso dell'IA.<br />
<br />
<br />
Il provvedimento estende il perimetro della compliance e del risk management. Le organizzazioni dovranno mappare i sistemi IA utilizzati, classificarne il livello di rischio, stabilire le responsabilità interne e conservare scrupolosamente la documentazione tecnica. I professionisti che integrano l'IA nei propri processi lavorativi manterranno la piena responsabilità sul risultato finale. Sarà pertanto indispensabile implementare procedure rigorose per la validazione degli output, la tutela della privacy, la tracciabilità delle operazioni e la gestione dei rapporti con i vendor tecnologici.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/cdm-approvati-tre-decreti-attuativi-della-riforma-fiscale-proroga-sconto-accise-gasolio</link>
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<title><![CDATA[
CdM: approvati tre decreti attuativi della riforma fiscale. Proroga sconto accise gasolio
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<description><![CDATA[
Nella seduta del 4 agosto 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale. Come dichiarato dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, l'intervento porta il bilancio complessivo a 29 decreti legislativi definitivi, a cui si aggiungerà eventualmente il codice tributario.<br />
I 3 Decreti approvati<br />
<br />
<br />
Decreto correttivo 'Omnibus':<br />
<br />
<br />
Finalità: intervento trasversale finalizzato alla razionalizzazione e al perfezionamento delle norme fiscali già emanate.<br />
<br />
<br />
Ambiti di intervento: imposte sui redditi, IVA, imposta su successioni e donazioni, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazioni procedurali.<br />
<br />
<br />
Operatività: l'analisi di decorrenze, clausole transitorie e ricadute sugli adempimenti pendenti sarà subordinata alla pubblicazione del testo finale in Gazzetta Ufficiale.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ordinamento della Giurisdizione Tributaria:<br />
<br />
<br />
Finalità: definizione dell'assetto e delle competenze della nuova magistratura tributaria, riallineandola al modello delle altre magistrature e completando la riforma della giustizia tributaria.<br />
<br />
<br />
Operatività: si rende necessario il monitoraggio degli aspetti organizzativi e processuali da parte degli operatori del settore e dei difensori.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Tributi territoriali e Federalismo fiscale regionale:<br />
<br />
<br />
Finalità: articolato in due sezioni, il provvedimento razionalizza il rapporto tributario per gli enti locali e interviene sull'assetto del federalismo fiscale regionale. L'approvazione è avvenuta con deliberazione motivata del Governo (a seguito del mancato accordo in Conferenza unificata) e previo parere delle commissioni parlamentari.<br />
<br />
<br />
Operatività: l'attenzione degli operatori dovrà focalizzarsi sul coordinamento normativo tra le diverse discipline locali, sulla gestione degli adempimenti e sui margini di autonomia degli enti territoriali.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Proroga dello sconto sulle Accise del gasolio<br />
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato la proroga fino al 25 agosto 2026 dello sconto di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, la cui scadenza era precedentemente fissata per il 6 agosto.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Più tempo per perfezionare la procedura di accesso al credito d’imposta “Transizione 4.0”
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<description><![CDATA[
Il decreto direttoriale del 31 luglio 2026 del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha disposto la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per l’invio, da parte delle imprese interessate, delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.<br />
La proroga riguarda in primo luogo gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, per i quali la scadenza era fissata in precedenza al 31 luglio scorso.<br />
La stessa data del 15 settembre 2026 è anche il termine che devono rispettare le imprese che avevano trasmesso regolarmente le comunicazioni preventive, ma per le quali le risorse non erano disponibili e che riceveranno dal Gse la comunicazione di nuova disponibilità: ai fini del perfezionamento della procedura, entro questa data occorre inviare le comunicazioni di conferma e di completamento, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Scadenza al 5 agosto 2026 per la rottamazione
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<description><![CDATA[
Per i contribuenti che, in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di bilancio 2026, hanno scelto il versamento in unica soluzione, la legge prevede ulteriori cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza del 31 luglio 2026 e pertanto saranno considerati tempestivi, per non perdere i benefici della definizione agevolata, i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026.<br />
La stessa flessibilità è consentita anche per la tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e la quinta rata dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (legge n. 15/2025), che erano sempre in scadenza il 31 luglio scorso. Anche per questi pagamenti, infatti, il termine ultimo è il 5 agosto 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.<br />
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.<br />
Ricordiamo infine che, per i piani di pagamento rateali della Rottamazione-quinquies, la legge prevede l’inefficacia della misura agevolativa in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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