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 		<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale</title>
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 		<description>News e Rassegna Stampa a cura dello Staff di www.ateneoweb.com</description>
 		<copyright>Copyright 2004 - AteneoWeb s.r.l.</copyright>
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 		<managingEditor>staff@ateneoweb.com (per segnalazioni sui contenuti del servizio)</managingEditor>
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 			<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale</title>
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<title><![CDATA[
ETS: chiarimenti dell'Agenzia sulle agevolazioni fiscali per gli immobili acquistati
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<description><![CDATA[
L'Agenzia Entrate affronta il regime delle agevolazioni fiscali previsto dal Codice del Terzo settore per gli immobili acquistati dagli ETS, soffermandosi sugli effetti della vendita o della locazione del bene prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.<br />
Con la Risposta a interpello n. 134/2026 l'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una fondazione iscritta al RUNTS che, dopo aver acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni previste dall'articolo 82 del Codice del Terzo settore, intende venderlo oppure concederlo in locazione prima del decorso del quinquennio dall'acquisto.<br />
Le conclusioni dell'Agenzia<br />
L'Amministrazione finanziaria chiarisce che la successiva cessione dell'immobile non comporta la decadenza dall'agevolazione, purché il bene sia stato effettivamente destinato all'utilizzo diretto per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente entro il termine di cinque anni previsto dalla norma. Il quinquennio, infatti, rappresenta il termine entro cui deve realizzarsi tale destinazione e non un periodo minimo di possesso dell'immobile. Resta fermo che l'eventuale plusvalenza derivante dalla vendita entro cinque anni può assumere rilevanza ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole ordinarie. <br />
Gli stessi principi, spiegano infine le Entrate, valgono anche nell'ipotesi di successiva locazione dell'immobile a terzi, qualora il bene sia stato inizialmente utilizzato in modo diretto per le finalità istituzionali dell'ente.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/redditi-pf-precompilato-2026-online-la-guida-dellagenzia-entrate</link>
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<title><![CDATA[
Redditi PF precompilato 2026: online la guida dell'Agenzia Entrate
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<description><![CDATA[
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa dedicata al modello Redditi Persone fisiche precompilato 2026. Il documento illustra modalità di utilizzo, scadenze, procedure di invio e le regole per annullare, integrare o correggere la dichiarazione, con indicazioni utili anche per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio.<br />
La guida riepiloga le caratteristiche del modello, i soggetti che possono utilizzarlo, le modalità di presentazione della dichiarazione e le procedure per annullare, integrare o rettificare quanto già trasmesso. Viene inoltre ricordato che, oltre ai dati relativi a familiari a carico, oneri detraibili e deducibili e certificazioni di lavoro autonomo, il modello contiene anche le informazioni reddituali ricavate dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dai corrispettivi telematici.<br />
Un'apposita sezione del documento è dedicata alle principali scadenze della dichiarazione Redditi PF 2026, tra cui i termini per il versamento del saldo e degli acconti, la presentazione del modello, l'eventuale annullamento della dichiarazione e l'invio della dichiarazione tardiva entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria.<br />
Di seguito le prossime scadenze da ricordare:<br />
<br />
20 luglio - ultimo giorno per il versamento, senza alcuna maggiorazione, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i forfetari;<br />
30 luglio - ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto (salvo i casi per cui opera la proroga al 20 agosto);<br />
20 gaosto - ultimo giorno per il versamento, con la maggiorazione dello 0,80 per cento, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i forfetari;<br />
15 ottobre - ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Pf correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24;<br />
2 novembre - scade il termine per inviare:<br />
<br />
il modello Redditi Persone fisiche 2026;<br />
il modello Redditi correttivo del 730;<br />
il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – Sez. IV, RS, RU);<br />
<br />
<br />
30 novembre - scade il termine per versare il secondo o unico acconto;<br />
1° febbraio 2027 - ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 giorni dalla scadenza), mediante l’applicazione web, o scaricando il software Redditi PF On line 2026.<br />

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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/isa-2025-dallagenzia-delle-entrate-le-istruzioni-operative-e-i-chiarimenti-sul-rinnovo-del-concordato-preventivo-biennale</link>
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<title><![CDATA[
ISA 2025: dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni operative e i chiarimenti sul rinnovo del concordato preventivo biennale
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<description><![CDATA[
L'Agenzia delle Entrate aggiorna le indicazioni operative sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2025. Tra i punti di maggiore interesse, i chiarimenti sul ruolo del punteggio ISA nel rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.<br />
Con la Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate fornisce agli Uffici le istruzioni operative per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d'imposta 2025, con l'obiettivo di assicurare uniformità di comportamento nell'attività amministrativa.<br />
Per l'annualità 2025, il consueto processo di aggiornamento degli ISA ha interessato la revisione completa di 85 indici e l'aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, così da adeguarne il funzionamento all'evoluzione dei comparti economici e agli effetti delle tensioni geopolitiche che hanno inciso sul contesto economico-finanziario.<br />
Chiarimenti sul rinnovo del CPB<br />
Particolare rilievo assumono i chiarimenti dedicati al rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB). L'Agenzia ricorda che, per i contribuenti che hanno aderito al primo biennio 2024-2025 e intendono rinnovare l'adesione per il biennio 2026-2027, i dati del periodo d'imposta 2025 trasmessi attraverso il modello ISA, comprensivi dei dati precalcolati e del relativo punteggio di affidabilità, saranno utilizzati per elaborare la nuova proposta di concordato.Il punteggio ISA rileva non solo ai fini della determinazione della proposta di CPB, ma anche per il calcolo dell'eventuale imposta sostitutiva prevista dalla disciplina del concordato.<br />
Nessun adeguamento del punteggio ISA<br />
La circolare chiarisce infine che i contribuenti che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovarlo non possono dichiarare ulteriori componenti positivi per incrementare il punteggio ISA relativo al 2025. La preclusione deriva dal fatto che, per tali soggetti, il reddito e il valore della produzione netta del periodo d'imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al concordato preventivo biennale.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Abbonati ai promemoria di aggiornamento contabile e fiscale e del lavoro
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<description><![CDATA[
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Autotrasporto: spese forfetarie trasferte dipendenti solo se l’impresa sostiene i relativi oneri
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<description><![CDATA[
L’articolo 95 comma 4 del Tuir prevede che:<br />
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.<br />
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 136/2026, indica che una società di autotrasporto che si avvalga di dipendenti ai quali non riconosce alcuna indennità di trasferta, neppure analitica, non può applicare la deduzione forfetaria, in quanto non provvede a sostenere oneri per la trasferta.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:30:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/crediti-dimposta-da-dta-no-alla-cessione-libera-a-terzi-secondo-il-codice-civile</link>
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<title><![CDATA[
Crediti d'imposta da DTA: no alla cessione libera a terzi secondo il Codice civile
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<description><![CDATA[
Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla circolazione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA). Al centro dell'analisi le regole applicabili alla cessione dei crediti e al loro utilizzo in compensazione.<br />
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026, ha chiarito il regime di cessione dei crediti d'imposta da DTA, escludendo la possibilità di trasferirli liberamente a soggetti terzi secondo le ordinarie regole del Codice civile.<br />
Il quesito<br />
L'istanza, presentata da un'associazione di categoria, chiedeva di confermare se i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, maturati sia ai sensi dell'articolo 2 del Dl n. 225/2010 sia dell'articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, potessero essere ceduti a soggetti terzi ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973, consentendo al cessionario di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.<br />
La risposta dell'Agenzia<br />
L'Amministrazione finanziaria ha escluso questa possibilità, evidenziando che la disciplina dei crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA richiama espressamente gli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973 e non consente di applicare la disciplina generale della cessione dei crediti prevista dall'articolo 1260 del Codice civile.La risposta conferma inoltre l'orientamento già espresso nei precedenti documenti di prassi, precisando che la cessione dei crediti DTA a soggetti terzi, al di fuori delle operazioni infragruppo, può avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/extraprofitti-bancari-affrancamento-della-riserva-e-pagamento-del-contributo-con-crediti-dimposta-i-chiarimenti-delle-entrate</link>
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<title><![CDATA[
Extraprofitti bancari: affrancamento della riserva e pagamento del contributo con crediti d'imposta, i chiarimenti delle Entrate
]]></title>
<description><![CDATA[
Nuovi chiarimenti sul regime di affrancamento della riserva costituita in alternativa all'imposta sugli extraprofitti bancari. Al centro dell'interpello la determinazione della base imponibile e le modalità di versamento del contributo straordinario.<br />
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 133 del 4 luglio 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al contributo straordinario previsto per l'affrancamento della riserva costituita dalle banche in alternativa al versamento dell'imposta sugli extraprofitti introdotta dal Dl n. 104/2023.<br />
Il caso esaminato<br />
L'istanza è stata presentata da una banca che aveva scelto, in luogo del versamento dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti, di destinare a riserva non distribuibile un importo superiore al minimo richiesto dalla normativa. La società ha quindi chiesto se il contributo per l'affrancamento dovesse essere calcolato sull'intero ammontare della riserva risultante in bilancio oppure soltanto sull'importo minimo previsto dalla legge, pari a 2,5 volte l'imposta originariamente dovuta. Ha inoltre domandato se il contributo potesse essere versato mediante compensazione con crediti d'imposta acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del Dl n. 34/2020.<br />
Le conclusioni dell'Agenzia<br />
Secondo l'Agenzia, la base imponibile del contributo straordinario deve essere individuata nella misura minima della riserva richiesta dalla disciplina degli extraprofitti bancari, ossia nell'importo pari a 2,5 volte l'imposta straordinaria. Pertanto, eventuali accantonamenti eccedenti effettuati dalla banca non rilevano ai fini del calcolo del contributo di affrancamento.<br />
Con riferimento alle modalità di versamento, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che il contributo straordinario può essere pagato mediante compensazione utilizzando anche i crediti d'imposta acquistati ai sensi dell'articolo 121 del Dl n. 34/2020, purché siano rispettate le condizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente.<br />
La risposta chiarisce quindi sia il perimetro della base imponibile dell'affrancamento sia la possibilità di ricorrere ai crediti fiscali acquisiti per assolvere il relativo versamento.
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<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Assegnazione e cessione agevolata immobili: imposta all'8% e vantaggi per le società
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<description><![CDATA[
La legge di bilancio 2026 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.<br />
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.<br />
Il nostro software Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società, disponibile in versione Excel e presto anche in versione Cloud, consente una rapida determinazione delle imposte sostitutive e delle relative imposte indirette (IVA, per imponibilità o eventuale rettifica della detrazione, e/o registro, ipotecarie, catastali) in base:<br />
<br />
al tipo di immobile;<br />
al tipo di operazione (assegnazione e/o cessione);<br />
ad alcune situazioni standard relative all’immobile (es. costruito dalla società entro i 5 anni, o oltre i 5 anni con opzione di applicazione IVA o imposta di registro, ecc. ecc.).<br />
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Il software appartiene anche al vantaggioso pacchetto Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2026, che comprende anche:<br />
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Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci<br />
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali<br />
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:10:00 GMT</pubDate>
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<link>https://www.ateneoweb.com/news/crisi-dimpresa-la-check-list-per-la-redazione-del-piano-di-risanamento-e-per-lanalisi-della-sua-coerenza</link>
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<title><![CDATA[
Crisi d'Impresa: la check list per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza
]]></title>
<description><![CDATA[
Il panorama della gestione della crisi d'impresa in Italia si evolve ulteriormente. Il recente Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 ha introdotto significative modifiche alla check-list per la redazione del piano di risanamento, lo strumento di autodiagnosi fondamentale per le imprese, in particolare nell'ambito della composizione negoziata.<br />
L'obiettivo principale dell'aggiornamento è duplice: semplificare gli adempimenti operativi per le micro e piccole imprese (PMI) e garantire una maggiore trasparenza e attendibilità dei flussi finanziari prospettici. Le principali novità del Decreto <br />
L'aggiornamento ministeriale ridefinisce la struttura del test di sostenibilità del debito, focalizzandosi su alcuni pilastri essenziali:<br />
<br />
modularità e semplificazione: viene introdotto un approccio proporzionale. Per le realtà minori sono previsti percorsi guidati alleggeriti, riducendo il carico documentale senza però intaccare il rigore dell'analisi;<br />
integrazione dei fattori ESG: la nuova check-list richiede un legame esplicito tra le proiezioni finanziarie e la sostenibilità ambientale e sociale, elementi ormai indispensabili per l'accesso al credito bancario;<br />
stress test più stringenti: viene standardizzata la redazione di scenari alternativi (best, base e worst case) per valutare la reale resilienza del piano di fronte a shock macroeconomici o di mercato.<br />
<br />
Per supportare professionisti e imprese nell’applicazione delle nuove disposizioni, abbiamo sviluppato una Check List per il Piano di Risanamento CCII in MS Excel per Windows, pensata per agevolare la compilazione della documentazione richiesta e favorirne l’integrazione nel percorso della composizione negoziata della crisi.<br />
Lo strumento accompagna l’utilizzatore nella predisposizione del progetto di piano di risanamento e del piano finanziario dei successivi sei mesi, richiesti per l’accesso alla CNC, seguendo l’impostazione e la logica della check list ministeriale aggiornata.<br />
In linea con quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la check list costituisce inoltre un supporto operativo utilizzabile anche nella redazione degli altri piani di risanamento previsti dal Codice.<br />
Il foglio di lavoro guida l’analisi attraverso un percorso strutturato di verifica, organizzato per domande, controlli e indicazioni operative che aiutano a individuare eventuali criticità e a costruire un piano maggiormente coerente e sostenibile rispetto alle caratteristiche dell’impresa.<br />
La soluzione recepisce le migliori prassi di redazione dei piani di impresa e può essere utilizzata anche dall’esperto nell’ambito dell’analisi di coerenza del piano, offrendo uno strumento pratico di supporto alle valutazioni richieste dalla procedura.<br />
CLICCA QUI per accedere alla scheda del documento.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
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Definizione agevolata liti tributarie: inclusi i dinieghi di credito d’imposta secondo la Cassazione
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21278 del 23 giugno 2026, torna a chiarire l’ambito applicativo della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D. lgs. n. 119/2018, affrontando il caso di un diniego di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.<br />
La controversia trae origine dal diniego dell’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata di una lite relativa, tra l’altro, al disconoscimento di un credito d’imposta IRES. Secondo l’Ufficio, la natura dell’atto non consentiva l’accesso alla procedura agevolata, in quanto non direttamente riconducibile a una pretesa impositiva quantificata.La contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo che anche il diniego di un’agevolazione fiscale incide in modo diretto sulla posizione fiscale del contribuente, determinando un effetto equivalente a quello di un atto di accertamento.<br />
La decisione della Corte e il principio di diritto<br />
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata delle liti tributarie, ciò che rileva non è la forma dell’atto impugnato ma la sua effettiva incidenza sulla posizione fiscale del contribuente.<br />
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno chiarito che anche il diniego di un’agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d’imposta, deve essere considerato un atto impositivo in senso sostanziale, poiché produce effetti equivalenti a quelli di un avviso di accertamento, determinando un maggior carico tributario.<br />
Su tali basi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:“Ai fini dell'ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale. Rientra in tale categoria e, pertanto, è definibile, anche l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria nega un'agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d'imposta, poiché tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento”.<br />
La Corte, accogliendo il ricorso della contribuente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Bonus centri estivi 2026: linee guida su spese ammissibili, CUP e regole per i Comuni
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Definite le regole operative per il Bonus centri estivi 2026: chiariti spese ammissibili, tempi di utilizzo delle risorse e obblighi dei Comuni beneficiari, con particolare attenzione alla tracciabilità tramite CUP e alla rendicontazione.<br />
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato le linee guida operative relative al Bonus centri estivi 2026, con l’indicazione delle spese ammissibili e delle modalità di gestione delle risorse destinate ai Comuni.Il finanziamento è finalizzato al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e delle attività educative e ricreative per minori, da realizzare nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.<br />
Spese, tempi e obblighi dei Comuni<br />
Le linee guida chiariscono che gli impegni di spesa dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2026, mentre i pagamenti potranno essere effettuati fino al 31 luglio 2027. Tutta la documentazione dovrà riportare il Codice unico di progetto (CUP) generato tramite il template n. 2606001.<br />
Sono inoltre disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse, che potranno riguardare:<br />
<br />
acquisizione di beni e servizi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici;<br />
stipula di accordi, convenzioni o protocolli con soggetti pubblici e privati;<br />
interventi di adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza degli spazi utilizzati;<br />
rimborsi alle famiglie per la frequenza dei servizi socioeducativi nel periodo di riferimento.<br />
<br />
Previsto anche l’obbligo per i Comuni di utilizzare il logo ufficiale del finanziamento secondo le indicazioni ministeriali.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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ESAP: cos’è il Punto di Accesso Unico Europeo per i dati finanziari e quando sarà operativo
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Dal 2027 sarà operativa l’ESAP, la piattaforma unica europea per l’accesso centralizzato alle informazioni finanziarie e non finanziarie delle imprese, con l’obiettivo di semplificare la trasparenza dei mercati e migliorare la disponibilità dei dati per investitori e operatori.<br />
La nuova piattaforma UE per l’accesso unico ai dati finanziari e di sostenibilità<br />
L’Unione europea si prepara a introdurre l’European Single Access Point (ESAP), una piattaforma digitale centralizzata destinata a diventare il punto unico di accesso alle informazioni pubbliche relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità.Il sistema, che sarà istituito e gestito dall’ESMA, consentirà di consultare in formato elettronico sia i dati che le imprese e gli operatori finanziari sono tenuti a pubblicare per obbligo normativo, sia le informazioni diffuse volontariamente dalle società.<br />
Obiettivi e finalità<br />
L’ESAP nasce con l’intento di semplificare l’accesso alle informazioni a livello europeo, ridurre i costi di ricerca dei dati e favorire decisioni di investimento più consapevoli. La piattaforma mira inoltre a rafforzare la trasparenza e la visibilità delle imprese sui mercati dei capitali.<br />
Attuazione graduale<br />
Il progetto, disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2859 e dai relativi atti di riforma del quadro normativo europeo, sarà implementato progressivamente. La prima fase è prevista per il 10 luglio 2026, con l’avvio degli obblighi informativi legati al Regolamento Prospetto e alla direttiva Transparency, mentre la piena operatività della piattaforma è attesa dal 10 luglio 2027.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Accertamenti bancari: i maggiori ricavi accertati vanno considerati al netto dell'Iva
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Con l'Ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, chiarendo un aspetto rilevante relativo al recupero dell'Iva sui maggiori ricavi accertati.<br />
La vicenda riguardava un imprenditore individuale, attivo nel commercio ambulante di tessuti, destinatario di tre avvisi di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015. Gli atti, emessi dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle risultanze delle indagini bancarie, erano stati confermati sia in primo grado sia in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione.<br />
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che è pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria quando recupera a tassazione maggiori ricavi considerandoli non comprensivi dell'Iva, senza quindi procedere allo scorporo dell'imposta.Secondo i giudici di legittimità, tale impostazione è coerente con il principio di neutralità dell'Iva, poiché l'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 consente al contribuente di esercitare la rivalsa nei confronti dei cessionari o dei committenti per l'Iva dovuta a seguito dell'accertamento. Ne consegue che l'eventuale difficoltà pratica nel recuperare l'imposta dai clienti non incide sulla legittimità dell'atto impositivo né impone all'Amministrazione di considerare i maggiori ricavi come già comprensivi di Iva.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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IVA auto disabili: quando la vendita anticipata fa perdere l’agevolazione
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L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito che l’agevolazione IVA al 4% riconosciuta per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con disabilità può essere mantenuta solo al ricorrere di specifiche condizioni, mentre in caso di cessione anticipata del veicolo può scattare il recupero dell’imposta.L’agevolazione, prevista dalla Tabella A, parte II, n. 31, del Dpr n. 633/1972, consente l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’acquisto di auto fino a determinati limiti di cilindrata e potenza, quando il mezzo è destinato alla locomozione di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.<br />
Vendita entro due anni e perdita del beneficio<br />
In linea generale, se il veicolo acquistato con IVA agevolata viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, il contribuente è tenuto a versare la differenza tra l’IVA ordinaria (22%) e quella agevolata (4%), con conseguente recupero dell’imposta da parte dell’Erario.<br />
Diversamente, la decadenza dall’agevolazione non si applica nel caso in cui la vendita anticipata dell’auto sia determinata da un cambiamento delle condizioni di disabilità che renda necessario l’acquisto di un nuovo veicolo con differenti adattamenti. In questa ipotesi, chiarisce l’Agenzia, non è dovuto alcun versamento integrativo dell’IVA, in quanto il beneficio resta sostanzialmente coerente con la finalità assistenziale della norma.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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Tax Free Shopping, ADM detta le istruzioni operative per il nuovo sistema di rimborso IVA
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Pubblicato l'avviso che disciplina le modalità di adesione degli intermediari al modello di "mutua validazione" previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Al centro della riforma l'integrazione con l'App Tax Refund e il sistema Otello 2.0.<br />
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l'avviso del 26 giugno 2026 con cui definisce le istruzioni operative per l'attuazione del nuovo sistema di rimborso dell'IVA (Tax Refund) previsto dall'art. 1, comma 934, della Legge n. 199/2025.<br />
Le nuove disposizioni riguardano gli operatori che svolgono attività di intermediazione per il rimborso dell'IVA sugli acquisti tax free effettuati da viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea, relativamente a beni destinati all'uso personale o familiare di importo superiore a 70 euro.<br />
Adesione al sistema di mutua validazione<br />
L'avviso chiarisce come gli intermediari che operano attraverso Otello 2.0 possano aderire al nuovo modello di "mutua validazione", che si affianca all'App Tax Refund già disponibile per i viaggiatori e consente una gestione unificata delle richieste di rimborso, indipendentemente dall'operatore incaricato.Gli intermediari interessati dovranno presentare un'apposita istanza via PEC all’indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it, indicando la denominazione (o ragione sociale) e la partita IVA gli altri operatori con cui hanno stipulato accordi di mutua validazione. L'abilitazione consentirà la consultazione, tramite Otello 2.0, delle fatture emesse anche da soggetti appartenenti a reti commerciali differenti.<br />
Tutela dei dati personali e tracciabilità<br />
L'adesione alla procedura è subordinata anche all'adeguamento delle informative privacy e delle richieste di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa europea e nazionale.Per garantire sicurezza e tracciabilità delle operazioni, gli intermediari dovranno inoltre indicare, per ciascuna pratica gestita, il codice identificativo della richiesta associata alla fattura, così da assicurare che l'accesso ai dati e la gestione del rimborso siano effettuati esclusivamente dai soggetti autorizzati dal viaggiatore e che resti sempre individuabile la responsabilità delle attività svolte.
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<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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